Dopo l’iniziale intervento della Banca d’Italia e della Suprema Corte rispetto alla fideiussione omnibus, è da ritenersi che la distinzione tra fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche sia irrilevante ai fini delle condizioni della garanzia stessa poiché l’elemento distintivo è da ravvisarsi nel relativo oggetto della garanzia.

Sia la Cassazione n. 30818 del 2018 sia la decisione n. 16558 del 2019 della ABF ( Arbitro bancario finanziario) del Collegio di Milano pronunciandosi relativamente alla tematica della nullità delle fideiussioni specifiche hanno rilevato la scarsa importanza della distinzione tra fideiussione specifica o fideiussione omnibus essendo entrambe fideiussioni a garanzia di operazioni bancarie ed hanno ribadito per entrambe il doveroso rispetto della normativa anticoncorrenziale.

Segnatamente se i testi delle fideiussioni specifiche sono gli stessi dello schema ABI, esattamente come accade per quelle omnibus, devono trovare applicazione la legge sulle intese anti – competitive e le relative forme di tutela.Ogni tipo di fideiussione conforme allo schema ABI, sia essa specifica o omnibus, deve ritenersi sempre soggetta alla tutela di cui al provvedimento della Banca d’Italia ed alla legge n. 287/1990.

Sul punto si segnalano Tribunale di Vicenza 37/2021, Tribunale di Prato 28/2021 e, da ultimo, Tribunale di Lanciano 18 settembre 2023 n. 317.

“ Il Tribunale di Lanciano, adito in sede di opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposto da un garante, si è soffermato in particolare sulla nullità della clausola n.6 dello schema ABI, contenuta nella garanzia oggetto di giudizio, ossia sulla clausola di deroga all’art. 1957 c.c., giungendo ad affermare, tra le altre cose, che ai fini della declaratoria di nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust è irrilevante la “distinzione” tra fideiussione cd. omnibus e fideiussione c.d. specifica.”

In premessa alla decisione, il Tribunale abruzzese ha affermato che, ai sensi del pronunciamento delle Sezioni Unite n. 41994/2021, deve essere riconosciuta la sanzione della nullità parziale per la fideiussione conforme allo schema ABI. La nullità parziale deve, dunque, essere comminata con riferimento alle clausole nn. 2,6,8 dello schema ABI, qualora siano riprodotte, del tutto o in parte, all’interno della garanzia oggetto di scrutinio. Tale nullità deri,va dalla mera conformità della garanzia stessa, a valle, al c.d. schema ABI, essendo frutto di un’ intesa a monte tra imprese bancarie lesiva della concorrenza ex l. n. 287/90 e dell’art. 101 TFUE; la nullità, quindi è comminata per violazione dell’art.2 l. n. 287/90 e dell’art.101 TFUE, che intendono colpire tutta la catena comportamentale che costituisca ostacolo al gioco della concorrenza, attuato mediante combinazione di atti collegati sul piano funzionale (e non negoziale). Tale funzionalità, secondo le Sezioni Unite n. 41994/2021, è evidente “quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell’intesa a monte”.Trib.-Lanciano-18-settembre-2023-n.-317