Lettura interessante della quale si cita un passaggio che offre spunti in materia di responsabilità dell’Ente e qualità dell’interesse/vantaggio di cui all’art. 5 D. Lgs. 231/2001.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE 33976/2022 del 15.09.2022

” …Qui soccorre una pertinente decisione di questa Sezione secondo la quale, per impedire un’automatica applicazione della norma che ne dilati a dismisura l’ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione, anche isolata, l’esiguità del risparmio può rilevare per escludere il profilo dell’interesse e/o del vantaggio, e, quindi, la responsabilità dell’ente, ove la violazione si collochi in un contesto di generale osservanza da parte dell’impresa delle disposizioni in materia di sicurezza ( v. la già citata sentenza Sez. 422256/2021 Canzonetti)”.