Gare ed Appalti
Aree tematiche specifiche:
- Servizi e consulenze nel campo dei lavori pubblici e gare d’appalto, per enti pubblici e privati;
- Iscrizione agli albi fornitori e principali piattaforme, abilitazione al MEPA;
- Attività di valutazione tecnica, legale, economica ed amministrativa del progetto e dell’appalto. Rilievi del sito oggetto dei lavori, corredati da relazione preliminare e documentazione fotografica, nonché la raccolta di tutte le notizie necessarie per una corretta valutazione della commessa.
È ormai consolidato l’orientamento che limita l’applicazione del principio di rotazione degli inviti o degli affidamenti alle procedure negoziate (di recente Sez. V, 13 ottobre 2020, n. 6168). L’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, prevede, infatti, che le stazioni appaltanti hanno sempre la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Ciò indica che la norma che impone l’applicazione del principio di rotazione prefigura una chiara contrapposizione tra procedure ordinarie aperte e procedure negoziate (disciplinate dall’art. 36 cit.); in queste ultime, il principio di rotazione funge da contrappeso rispetto alla facoltà attribuita all’amministrazione appaltante di individuare gli operatori economici con i quali contrattare. Pertanto, come emerge anche dalle linee-guida dell’ANAC (n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera 1 marzo 2018, n. 206), quando l’amministrazione procede attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici, non deve applicarsi il principio di rotazione, perché si è fuori dalle procedure negoziate.
Pertanto, seppure la procedura descritta presenti profili peculiari (che finiscono col forgiare una sorta di procedura mista, ordinaria e negoziata, che si colloca al di fuori di quelle tipiche previste dalla legge), non ricorre la ratio che caratterizza il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale – in attuazione del principio di concorrenza – ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio nello svolgimento della procedura deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento, che potrebbe consentirgli di formulare una migliore offerta rispetto ai concorrenti, soprattutto nei mercati in cui il numero di operatori economici non è elevato (in tal senso si veda il parere del Consiglio di Stato, Commissione speciale, 12 febbraio 2018, n. 361, sulle «Linee guida» dell’Anac aggiornate sulla base delle disposizioni del d.lgs. n. 56 del 2017).
Essendo assimilabile a una procedura ordinaria o comunque aperta al mercato, alla procedura in esame non è applicabile il principio di rotazione (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 22.02.2021 n. 1515)
No. L’art. 59 comma 1 del d.lgs. 50/2016 (nuovo Codice Appalti), rubricato “Scelta delle procedure”, dispone espressamente il divieto di ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori.
La norma lascia salvi i soli casi di:
- affidamento a contraente generale,
- finanza di progetto,
- affidamento in concessione,
- partenariato pubblico privato,
- contratto di disponibilità.
Soltanto nei predetti casi è dunque ancora possibile bandire un appalto integrato.
Si. Tra imprese facenti parte di uno stesso RTI è possibile cumulare gli importi di fatturato di ciascuna impresa, al fine di soddisfare il requisito di capacità economico-finanziaria richiesto dal bando di gara.
Cumulare gli importi di fatturato posseduti da ciascuna impresa, nell’ambito di un raggruppamento, significa ampliare la possibilità di partecipazione alle gare pubbliche per i concorrenti dotati di minore esperienza e/o fatturato (così ANAC, Parere di Precontenzioso n. 31 del 13/02/2014).
Tuttavia, il bando può individuare l’eventuale misura minima e/o massima entro cui i requisiti devono essere posseduti dai singoli membri del raggruppamento.
Ciò significa che possono essere cumulati i requisiti di fatturato tra imprese dello stesso raggruppamento soltanto a condizione di:
- verificare che la mandataria possegga i requisiti in misura maggioritaria rispetto alle mandanti;
- verificare, sul bando e/o disciplinare di gara, la previsione di eventuali misure (minime e/o massime) entro cui ciascuna impresa del gruppo è tenuta a possedere i requisiti richiesti.